AI DEPUTATI DELL'A.R.S. CON PREGHIERA DI "ISPIRARSI" O ALMENO COPIARE BENE...
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 50
Tutela delle risorse genetiche autoctone.
26.7.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 30
ARTICOLO 1
1. La Regione Toscana, nellambito delle politiche di sviluppo
rurale, tutela le risorse genetiche, animali e vegetali,
originarie del proprio territorio, limitatamente alle specie,
razze, varieta, popolazioni, cultivar ecotipi e cloni per i
quali abbia riconosciuto lesistenza di un interesse generale
alla tutela stessa, dal punto di vista economico, scientifico o
culturale.
2. Le specie, razze, varieta, popolazioni, ecotipi, cultivar e
cloni che fanno parte delle risorse genetiche tutelate sono
iscritte in appositi Repertori regionali, tenuti dallAgenzia
Regionale per lo Sviluppo e lInnovazione in Agricoltura (ARSIA).
3. Possono essere considerate autoctone, iscrivibili negli
appositi Repertori regionali, anche specie, razze, varieta e
cultivar di origine esterna, introdotte da lungo tempo nel
territorio della regione ed integrate tradizionalmente nella sua
agricoltura e/o nel suo allevamento, nonche tutte le specie,
razze, varieta, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle
precedenti per selezione massale sulla base di scelte fenotipiche
oltre quelle gia autoctone ma attualmente scomparse in Toscana e
conservate in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in
altre regioni o paesi.
ARTICOLO 2
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, determina le modalita ed i criteri per
listituzione e la tenuta dei Repertori regionali, tenendo conto
dei seguenti principi generali:
a) ogni Repertorio regionale e organizzato con criteri che
tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi
strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed
internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo
e confrontabile con gli stessi;
b) liscrizione ai Repertori e a cura dellARSIA, sulla base del
parere favorevole espresso da apposite Commissioni tecnico-
scientifiche, costituite dalla Giunta regionale, che provvede
anche a determinarne la composizione; lARSIA fornisce il
supporto operativo dei propri uffici per il funzionamento di
dette Commissioni;
c) liscrizione al Repertorio avviene a seguito di iniziativa
dufficio dellARSIA, ovvero su proposta della Giunta
regionale, di Enti scientifici, Enti pubblici, Organizzazioni
private e singoli cittadini;
d) il proponente liscrizione si assume lonere di fornire la
documentazione storico-tecnico-scientifica prevista dalle
modalita di iscrizione e quella ritenuta necessaria dalla
competente Commissione, salvo i casi in cui lARSIA, ritenute
sussistenti motivazioni di interesse pubblico, valuti
lopportunita di acquisirla direttamente.
ARTICOLO 3
1. La Regione esercita la propria attivita di tutela delle
risorse genetiche autoctone:
a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a
preservare le biodiversita autoctone esistenti, a
ricostituire e a diffonderne la conoscenza ed il rispetto, e,
nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni
utilizzati economicamente, a diffonderne luso ed a
valorizzarne i prodotti;
b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela, al
miglioramento ed alla valorizzazione di tali risorse.
2. La Regione, mediante appositi programmi dintervento,
stabilisce le attivita e le iniziative che ritiene necessario
attivare ed incentivare, determina i criteri di accesso ai
benefici, la misura degli incentivi e le relative modalita di
attuazione.
3. La Regione, nellambito dei programmi di intervento di cui al
precedente comma 2, puo sostenere le spese di impianto, di
conservazione e di funzionamento di raccolte di materiale
genetico autoctono istituite nel territorio regionale, a
condizione che il beneficiario dei finanziamenti regionali si
impegni, tramite convenzione, a trasferire la proprieta del
materiale raccolto e conservato alla Regione medesima.
ARTICOLO 4
1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente
legge si provvede:
- per lanno 1997 mediante la seguente variazione di bilancio,
per analogo importo di competenza e di cassa:
- spese in diminuzione
Capitolo 50000
Fondo globale finanziamento spese adempimento
funzioni normali (spese correnti - artt. 38-87
LR 6.5.77 n. 28)
Lire 100.000.000
Capitolo 50060
Fondo globale finanziamento spese ulteriori
programmi di sviluppo (spese dinvestimento
artt. 38-87 LR 6.5.77 n. 28)
Lire 300.000.000
- spese di nuova istituzione
Capitolo 20472
Interventi di tutela, miglioramento e
valorizzazione delle risorse genetiche
autoctone vegetali
Lire 100.000.000
Capitolo 20474
Interventi di tutela, miglioramento e
valorizzazione delle risorse genetiche
autoctone animali (LR art. 3)
Lire 300.000.000
- per gli anni successivi mediante le leggi che approvano
annualmente il bilancio regionale.