AI DEPUTATI DELL'A.R.S.

CON PREGHIERA DI "ISPIRARSI" O ALMENO COPIARE BENE...

 

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 50

Tutela delle risorse genetiche autoctone.

26.7.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 30

 

ARTICOLO 1

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di sviluppo

rurale, tutela le risorse genetiche, animali e vegetali,

originarie del proprio territorio, limitatamente alle specie,

razze, varieta’, popolazioni, cultivar ecotipi e cloni per i

quali abbia riconosciuto l’esistenza di un interesse generale

alla tutela stessa, dal punto di vista economico, scientifico o

culturale.

2. Le specie, razze, varieta’, popolazioni, ecotipi, cultivar e

cloni che fanno parte delle risorse genetiche tutelate sono

iscritte in appositi Repertori regionali, tenuti dall’Agenzia

Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (ARSIA).

3. Possono essere considerate autoctone, iscrivibili negli

appositi Repertori regionali, anche specie, razze, varieta’ e

cultivar di origine esterna, introdotte da lungo tempo nel

territorio della regione ed integrate tradizionalmente nella sua

agricoltura e/o nel suo allevamento, nonche’ tutte le specie,

razze, varieta’, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle

precedenti per selezione massale sulla base di scelte fenotipiche

oltre quelle gia’ autoctone ma attualmente scomparse in Toscana e

conservate in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in

altre regioni o paesi.

 

ARTICOLO 2

 

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge, determina le modalita’ ed i criteri per

l’istituzione e la tenuta dei Repertori regionali, tenendo conto

dei seguenti principi generali:

a) ogni Repertorio regionale e’ organizzato con criteri che

tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi

strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed

internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo

e confrontabile con gli stessi;

b) l’iscrizione ai Repertori e’ a cura dell’ARSIA, sulla base del

parere favorevole espresso da apposite Commissioni tecnico-

scientifiche, costituite dalla Giunta regionale, che provvede

anche a determinarne la composizione; l’ARSIA fornisce il

supporto operativo dei propri uffici per il funzionamento di

dette Commissioni;

c) l’iscrizione al Repertorio avviene a seguito di iniziativa

d’ufficio dell’ARSIA, ovvero su proposta della Giunta

regionale, di Enti scientifici, Enti pubblici, Organizzazioni

private e singoli cittadini;

d) il proponente l’iscrizione si assume l’onere di fornire la

documentazione storico-tecnico-scientifica prevista dalle

modalita’ di iscrizione e quella ritenuta necessaria dalla

competente Commissione, salvo i casi in cui l’ARSIA, ritenute

sussistenti motivazioni di interesse pubblico, valuti

l’opportunita’ di acquisirla direttamente.

 

ARTICOLO 3

 

1. La Regione esercita la propria attivita’ di tutela delle

risorse genetiche autoctone:

a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a

preservare le biodiversita’ autoctone esistenti, a

ricostituire e a diffonderne la conoscenza ed il rispetto, e,

nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni

utilizzati economicamente, a diffonderne l’uso ed a

valorizzarne i prodotti;

b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela, al

miglioramento ed alla valorizzazione di tali risorse.

2. La Regione, mediante appositi programmi d’intervento,

stabilisce le attivita’ e le iniziative che ritiene necessario

attivare ed incentivare, determina i criteri di accesso ai

benefici, la misura degli incentivi e le relative modalita’ di

attuazione.

3. La Regione, nell’ambito dei programmi di intervento di cui al

precedente comma 2, puo’ sostenere le spese di impianto, di

conservazione e di funzionamento di raccolte di materiale

genetico autoctono istituite nel territorio regionale, a

condizione che il beneficiario dei finanziamenti regionali si

impegni, tramite convenzione, a trasferire la proprieta’ del

materiale raccolto e conservato alla Regione medesima.

 

ARTICOLO 4

 

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente

legge si provvede:

 

- per l’anno 1997 mediante la seguente variazione di bilancio,

per analogo importo di competenza e di cassa:

 

- spese in diminuzione

 

Capitolo 50000

Fondo globale finanziamento spese adempimento

funzioni normali (spese correnti - artt. 38-87

LR 6.5.77 n. 28)

Lire 100.000.000

 

Capitolo 50060

Fondo globale finanziamento spese ulteriori

programmi di sviluppo (spese d’investimento

artt. 38-87 LR 6.5.77 n. 28)

Lire 300.000.000

 

- spese di nuova istituzione

 

Capitolo 20472

Interventi di tutela, miglioramento e

valorizzazione delle risorse genetiche

autoctone vegetali

Lire 100.000.000

 

Capitolo 20474

Interventi di tutela, miglioramento e

valorizzazione delle risorse genetiche

autoctone animali (LR art. 3)

Lire 300.000.000

 

- per gli anni successivi mediante le leggi che approvano

annualmente il bilancio regionale.